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Sebbene, come
noto, “ai sensi dell’art. 4-quater della legge 3 agosto 2009, n.
102 (di conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, recante “Provvedimenti anticrisi nonché
proroghe dei termini e della partecipazione italiana a missioni
internazionali”, sono state apportate ulteriori modificazioni al
codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Tra queste
modificazioni la disposizione che ha maggiore impatto sulla prassi
operativa delle amministrazioni aggiudicatrici è quella pertinente
alla soppressione del comma 5 dell’art. 86 del codice.
Si tratta
cioè della norma che imponeva il generale obbligo di corredare le
offerte, sin dalla loro presentazione, delle giustificazioni di cui
all'articolo 87, comma 2, del codice,relative alle voci di prezzo
che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di
gara.”
Malgrado ciò,
si ritiene che lo studio puntuale di una gara di Appalto, con la
redazione delle analisi prezzo,unitamente ad un’approfondita ricerca
di mercato, rimanga, obblighi o meno, la migliore soluzione
per la determinazione, in fase di gara, di un ribasso certo, laddove
ciascun imprenditore sappia quantificare con certezza il rischio
imprenditoriale che corre, al di là di un ribasso tecnicamente
valido.
In ultimo,
principio fondamentale dello Studio “Ing. Vinciguerra” è quello di
offrire, a tutte le Imprese coinvolte nel settore Pubblico e
Privato, delle convenzioni personalizzate e/o delle soluzioni
economicamente vantaggiose, a seconda delle proprie esigenze, al
fine di non gravare pesantemente sul budget di ciascuna Impresa, a
vantaggio della continuità dei rapporti commerciali, laddove la
lealtà e la riservatezza restano uno dei capisaldi della nostra
politica aziendale.
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