Sebbene, come noto, “ai sensi dell’art. 4-quater della legge 3 agosto 2009, n. 102 (di conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante “Provvedimenti anticrisi nonché proroghe dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”, sono state apportate ulteriori modificazioni al codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Tra queste modificazioni la disposizione che ha maggiore impatto sulla prassi operativa delle amministrazioni aggiudicatrici è quella pertinente alla soppressione del comma 5 dell’art. 86 del codice.

Si tratta cioè della norma che imponeva il generale obbligo di corredare le offerte, sin dalla loro presentazione, delle giustificazioni di cui all'articolo 87, comma 2, del codice,relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara.”

 

Malgrado ciò, si ritiene che lo studio puntuale di una gara di Appalto, con la redazione delle analisi prezzo,unitamente ad un’approfondita ricerca di mercato, rimanga, obblighi o meno, la migliore soluzione per la determinazione, in fase di gara, di un ribasso certo, laddove ciascun imprenditore sappia quantificare con certezza il rischio imprenditoriale che corre, al di là di un ribasso tecnicamente valido.

 

 In ultimo, principio fondamentale dello Studio “Ing. Vinciguerra” è quello di offrire, a tutte le Imprese coinvolte nel settore Pubblico e Privato, delle convenzioni personalizzate  e/o delle soluzioni economicamente vantaggiose, a seconda delle proprie esigenze, al fine di non gravare pesantemente sul budget di ciascuna Impresa, a vantaggio della continuità dei rapporti commerciali, laddove la lealtà e la riservatezza restano uno dei capisaldi della nostra politica aziendale.